Con la sentenza n.11504/17 del maggio 2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegno di divorzio non dipende più dal tenore di vita tenuto durante il matrimonio, ma solo da gravi e incolpevoli necessità economiche di chi lo chiede. Questa sentenza ha subito aperto la questione se chi già versava l’assegno per conservare all’altro coniuge il tenore di vita matrimoniale deve continuare nei pagamenti.
Sulla questione la Corte di Cassazione si è pronunciata (sent. 15481/17) sostenendo che se il giudice è richiesto della “revisione dell’assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto” deve verificare conformemente ai principi di diritto enunciati con la sentenza n.11504 del 2017, quindi non in relazione al tenore di vita matrimoniale, ma in relazione all’impossibilità oggettiva di “indipendenza o autosufficienza economica”.