Cassazione Civ. Sez III 21 Settembre 2015 n. 18463
In primo grado, l’Ente proprietario della strada non veniva condannato; la Corte d’Appello territoriale condannava l’Ente convenuto al pagamento del 50% del danno, per la presenza di una enorme buca con la concorrente responsabilità della danneggiata “la quale, benché ipovedente, consapevolmente aveva attraversato la Via (omissis) pur non essendo in grado di avvistare tutti gli eventuali ostacoli presenti sul suo tragitto, sicché la responsabilità della caduta doveva essere ripartita nella percentuale del 50 per cento tra la V. ed il Comune”.
La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando che “la sentenza in esame, infatti, ha accertato, con valutazione di merito adeguatamente motivata e priva di vizi logici, che sussisteva una colpa dell’amministrazione e che, nel contempo, c’era anche una colpa concorrente della danneggiata. L’accertamento positivo delle colpe e delle conseguenti rispettive responsabilità toglie rilevanza al problema posto dal motivo in esame; secondo costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il caso fortuito, rilevante ai fini dell’esclusione di responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. può derivare anche dal fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c.”.
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