Finalmente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato una risposta definitiva alla questione sulla quale negli ultimi anni non solo si sono date battaglia le Commissioni Tributarie di tutta Italia ma si sono alternati due opposti orientamenti all’interno della stessa V Sezione Civile (Tributaria) della Corte di Cassazione.
In particolar modo a partire dal 2013 l’alternanza tra pronunce di senso opposto (che a volte affermavano la dirimenza in senso sfavorevole al contribuente della presenza del dipendente, altre volte ribadivano l’insufficienza dell’elemento e la necessità di valutare caso per caso la tipologia delle mansioni svolte e l’incidenza sulla capacità reddituale del contribuente, con esclusione del presupposto impositivo in caso di dipendenti meramente “esecutivi”) ha reso veramente difficile per gli operatori del settore valutare l’opportunità di promuovere o meno ricorso per conto del contribuente.
Non sono infatti mancate le pronunce che, decidendo in senso sfavorevole al ricorrente sulla scorta della presenza del dipendente, nel rigettare il ricorso l’hanno anche condannato al pagamento delle spese legali.
Da martedì finalmente l’incertezza è finita, con una chiara presa di posizione delle Sezioni Unite a favore del contribuente.
Nella sentenza n. 9451/20156 le Sezioni Unite enunciano un nuovo principio di diritto, che viene letteralmente riportato: “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Nel motivare la propria decisione le S.U. hanno dichiarato che “se fra “gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità necessarie”, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi “personali” di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità (..omissis..) E’ infatti in tali casi che può parlarsi, per usare l’espressione del giudice delle leggi, di “valore aggiunto” o, per dirla con le pronunce della sezione tributaria del 2007, di “quel qualcosa in più” .Diversa incidenza assume perciò l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.”
Come per i beni strumentali anche per il fattore lavoro esiste un minimo indispensabile che non fa scattare l’imposizione che corrisponde all’impiego di un collaboratore con mansioni meramente esecutive.
Sembra inoltre potersi affermare che in caso di part-time sia possibile escludere la sussistenza di un’autonoma organizzazione anche in presenza di due rapporti a tempo parziale equivalenti ad uno a tempo pieno.
La sentenza commentata si pone in linea con quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7291/2016 che, con riferimento ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale che svolgono in forma associata l’attività di medicina di gruppo, ha affermato che “la presenza di personale di segreteria o infermieristico comune” appare la risultante minima ed indispensabile della necessità di assicurare il servizio.
Ed alla luce della pronuncia delle S.U. di martedì, sembra doversi affermare che l’esclusione dall’IRAP sussista per i medici convenzionati con il SSN che operano in medicina di gruppo anche in presenza di un collaboratore esecutivo per ciascuno dei medici.
La sentenza n. 7291/2016 allegata è stata estratta dal sito www.cortedicassazione.it
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