LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Nelle ipotesi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (e dunque, ex art. 5 comma 1 bis L. n. 28/2010, per tutte le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) la mancata partecipazione della parte al procedimento, senza giustificato motivo, è presupposto per la sua condanna nel successivo giudizio al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; il Giudice può inoltre desumere dalla circostanza argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 II comma c.p.c..
E’ quanto stabilisce la lettera dell’art. 8 comma 4 –bis della L. n. 28/2010 e successive modifiche e che trova un esempio di applicazione nella recente ordinanza del 3/6/2015 del Tribunale di Firenze, nella persona del Dott. Riccardo Guida, che, rilevato che dal verbale di mediazione risultava che la convenuta non aveva partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, l’ha condannata al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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