Il pregiudizio di carattere esclusivamente pecuniario non integra gli estremi della irreparabilità necessaria ai fini della concessione del provvedimento d’urgenza, in quanto la reintegrazione di un diritto di credito è possibile in forma specifica. Solo in casi eccezionali, i crediti pecuniari possono formare oggetto di provvedimenti d’urgenza, ossia solo laddove sia particolarmente difficile la determinazione dell’ammontare del risarcimento o quando questo sia di entità tale che il pagamento determinerebbe la lesione di altri diritti assoluti o sarebbe difficilmente ripetibile in relazione alle dimensioni patrimoniali della parte resistente (Tribunale di Roma, ordinanza, 25 giugno 2015).
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