Il Tribunale di Roma nella sentenza 16904/14 applicando l’art. 337-ter del codice civile (provvedimenti riguardo ai figli) stabilisce che al fine di stabilire se sussistano i presupposti per una diminuzione dell’importo dell’assegno stabilito per il mantenimento dei figli si debba guardare anche al reddito degli
eventuali conviventi del genitore obbligato.
In proposito il Tribunale precisa che il giudice ha il compito di disporre indagini di polizia tributaria sui redditi intestati a soggetti diversi dal genitore al fine di garantire la proporzionalità nella determinazione dell’onere economico.
Ma qual è la ragione?
Nel caso di specie il padre aveva richiesto la revisione dell’assegno di mantenimento per i figli nati nel primo matrimonio, adducendo come motivazione il fatto di aver avuto altri figli da una successiva compagna e di dover dunque provvedere al nuovo nucleo familiare; grazie alle indagini svolte nei confronti della nuova compagna il Tribunale ha potuto osservare che esistevano chiari indizi di un’intestazione fittizia di «beni alla convivente, posto che gli oneri di un acquisto, effettuato da quest’ultima, ricadono sul convivente», parte del processo e padre dei minori.
Ha dunque rigettato la richiesta di riduzione dell’assegno sancendo il diritto di ogni figlio, a veder determinato a carico di entrambi i genitori il suo mantenimento dovutogli per legge, per garantire il quale è necessario esaminare non solo la documentazione reddituale dei coniugi in giudizio, ma anche quella degli eventuali conviventi delle nuove famiglie createsi.
(immagine tratta da www.laleggepertutti.it)
Il nostro sito utilizza cookies di per migliorare la tua esperienza di navigazione. Per maggiori informazioni sui cookies clicca su Cookies Policies. Proseguendo la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie impiegati dal nostro sito.
Close